Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

DEFINIZIONI E FINALITÀ

 

Art. 1 – Denominazione e Sede

È costituito, nel rispetto del D.Lgs. n. 117/2017 “Codice del Terzo Settore”, del Codice Civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: “I POLLI(CI)NI – Associazione di Promozione Sociale”. Assume la forma giuridica di Associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L’Associazione ha sede legale in via Bertacchi, n. 15 nel comune di Padova. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2 – Finalita’ e Attivita’

1. L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare le finalità che si propone sono:

2. Le attività che l’Associazione si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati sono (con riferimento alle attività individuate nell’art. 5 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017):

3. In particolare l’Associazione “I Polli(ci)ni”, mediante la realizzazione delle seguenti azioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, intende:

L’Associazione, inoltre, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che riterrà opportune e consentite dalla legge.

4. L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

5. L’Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 3 – Ammissione degli Associati

1. Sono ammessi all’Associazione tutte le persone fisiche maggiori di età che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l’eventuale Regolamento interno.

2. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

3. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Associato solo previo consenso scritto dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in Assemblea.

4. Agli aspiranti Associati sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello Statuto e dell’eventuale Regolamento interno e il rispetto della civile convivenza.

5. Lo status di Associato, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dall’art. 6 del presente Statuto. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritto o a termine.

6. Gli aspiranti Associati devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, Codice Fiscale, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo Statuto, all’eventuale Regolamento interno e alle deliberazioni degli Organi Sociali.

7. È compito del Consiglio Direttivo esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 60 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Associati siano in possesso dei requisiti previsti. I suoi dati saranno conservati con ogni cura nell’anagrafe sociale nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento (UE) n. 2016/679.

8. Nel caso in cui la domanda venga respinta, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea degli Associati alla sua prima convocazione.

9. L’Assemblea può nominare “Soci Onorari” per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione. Non è ammessa la categoria dei “Soci temporanei”.

ART. 4 – Diritti e Doveri degli Associati

1. Gli Associati hanno diritto di eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi.

2. Gli Associati devono versare nei termini stabiliti la quota associativa annuale e rispettare il presente Statuto e l’eventuale Regolamento interno.

3. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell’Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell’attività prestata previa comunque autorizzazione del Consiglio Direttivo.

4. Gli Associati devono osservare le delibere degli Organi Sociali, nonché a mantenere un’irreprensibile condotta civile e morale all’interno dei locali dell’Associazione.

5. Gli Associati svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea gli Associati che abbiano provveduto al versamento della quota associativa almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell’Assemblea.

7. La quota associativa rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in alcun caso rimborsabile o trasmissibile neppure per causa di morte e non è rivalutabile.

ART. 5 – Volontario e attivita’ di volontariato

L’Associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.

All’Associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 6 – Recesso ed esclusione dell’Associato

1. L’Associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

2. L’Associato può essere escluso dall’Associazione se contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto e dall’eventuale Regolamento interno.

3. L’esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato. Fino alla pronuncia dell’Assemblea l’Associato è da considerarsi sospeso.

4. La qualifica di Associato si perde, inoltre, per: decesso; mancato pagamento della quota associativa nei termini stabiliti; sospensione; espulsione.

5. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell’Associato, mediante richiamo scritto, sospensione temporanea, espulsione per i seguenti motivi:

6. Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione, è ammesso il ricorso al Presidente dell’Associazione entro trenta giorni, sul quale delibera in via definitiva alla prima Assemblea utile degli Associati.

ART. 7 – Organi Sociali

Gli organi dell’Associazione sono:

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

 

ART. 8 – L’Assemblea

1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati.

2. E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.

3. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli Associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

4. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’Associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

 

ART. 9 – Compiti dell’Assemblea

L’Assemblea:

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente.

 

ART. 10 – Validità delle Assemblee

1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.

2. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun associato.

3. Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone.

4. L’Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto e al regolamento interno con la presenza di 2/3 degli Associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 degli Associati.

 

ART. 11 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti. 

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per n. 3 mandati consecutivi.

3. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per legge di pertinenza esclusiva dell’Assemblea. In particolare, tra gli altri compiti:

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel RUNTS o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

4. Il Consiglio Direttivo, nell’ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività di volontari non Associati in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire quanto ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’Assemblea. 

In particolare il Consiglio Direttivo provvede a:

Per l’acquisto di beni immobili, stipulazione di mutui, ipoteche, rilascio di fideiussioni, deve essere preliminarmente sentita l’Assemblea degli Associati.

5. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e ogniqualvolta gliene venga fatta richiesta da uno dei componenti il Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce temporaneamente.

Qualora nel corso dell’esercizio vengano a mancare o siano soggetti a impedimento definitivo uno o più amministratori (compreso il Presidente), il Consiglio può procedere alla surroga con il primo tra i non eletti nominandolo pro-tempore fino alla delibera della prossima Assemblea degli Associati.

6. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

Il Consiglio Direttivo può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell’Associazione.

7. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma quattro volte l’anno, in un giorno prestabilito e senza necessità di ulteriore avviso. Il Consiglio Direttivo può riunirsi straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità dei voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni viene redatto verbale. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli Associati che desiderano consultarlo.

8. I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade, comunque, il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio Direttivo. Il Consigliere decaduto o dimissionato è sostituito, ove esista, dall’ Associato risultato primo escluso all’elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio Direttivo. La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai due terzi dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni.

 

ART. 12 – Presidente​

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea, convoca l’Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie compiendo tutti gli atti che lo impegnano verso l’esterno. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all’attività compiuta. Il Presidente è il responsabile di ogni attività dell’Associazione, ha il potere di firma con delega per la rappresentanza e la conclusione di negozi e/o contratti esclusi quelli la cui approvazione è demandata all’Assemblea.

Al Presidente compete: convocare e presiedere il Consiglio, firmare la corrispondenza e le certificazioni, sottoscrivere istanze, produrre atti e documentazioni, quietanzare mandati e rilasciare ricevute per lo Stato, Enti Pubblici e Privati. Fra i poteri del Presidente rientrano, inoltre: l’apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali e la firma dei relativi assegni, dare e sottoscrivere disposizioni di qualunque tipo agli Istituti Bancari e Postali presso i quali l’Associazione detiene rapporti, ivi compresa la delega di firma al tesoriere per le specifiche incombenze o ad altro componente del direttivo in questo caso su delibera dello stesso.

ART. 13 – Organo di Controllo

L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D.Lgs. n. 117/2017.

L’organo di controllo:

1. vigila sull’osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;

2. vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

3. esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

4. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

 

ART. 14 – Organo di Revisione legale dei conti

E’ nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 31 del D.Lgs n. 117/2017. E’ formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

 

ART. 15 – Risorse Economiche

Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite da:

1. quote associative;

2. contributi pubblici e privati;

3. donazioni e lasciti testamentari;

4. rendite patrimoniali;

5. attività di raccolta fondi;

6. rimborsi da convenzioni;

7. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017.

Finché non saranno applicabili le disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore, l’Associazione può beneficiare delle ulteriori risorse previste dalla L. n. 383/2000.

Il Patrimonio dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:

– beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione;

– fondo di riserva.

 

ART. 16 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

 

Art. 17 – Bilancio

Il bilancio di esercizio dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

 

Art. 18 – Bilancio Sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. n. 117/17, l’Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Art. 19 – Responsabilità e assicurazione degli associati volontari

Gli Associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 117/2017.

 

Art. 20 – Scioglimento e devoluzione del Patrimonio

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 9.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017.

La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa con le maggioranze stabilite dal presente Statuto.

Art. 21 – Libri sociali

L’Associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a. il libro degli Associati o aderenti, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali;

d. il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta scritta via PEC o raccomandata A/R formulata al Presidente dell’Associazione.

Art. 22 – Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Art. 23 – Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo.

2. L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.